Regolamento di Polizia Urbana
Approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Venezia il 2/3/1987 Pubblicato all’Albo Pretorio il 16/3/1987
Divenuto esecutivo il 6/4/1987 Ripubblicato all’Albo Pretorio il 10/4/1987
Disposizioni generali
ARTICOLO 1 – Disciplina dei servizi di Polizia Urbana
La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall’Autorità Comunale nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi e regolamenti. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche a luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico o aperti al pubblico passaggio. Agli effetti del presente Regolamento l’Autorità Comunale è il Sindaco.
ARTICOLO 2 – Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Municipale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l’obbligo di far osservare le disposizioni dell’Autorità Comunale. Salvo quanto disposto dall’art. 13 della Legge 14-11-1981 n. 689, nell’esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell’Autorità Comunale destinati all’esercizio di attività per cui è prevista l’autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall’Autorità. Per l’accertamento di reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.
ARTICOLO 3 – Richiesta e rilascio di autorizzazioni
Le richieste di autorizzazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con domanda motivata, con l’osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti. Per decidere sull’istanza il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti. Le autorizzazioni vengono rilasciate con atto scritto dagli uffici competenti, secondo l’ordinamento interno del Comune. Le autorizzazioni si intendono accordate: a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare; b) previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l’atto medesimo; e) senza pregiudizio di diritti di terzi; d) con l’obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell’autorizzazione data; e) sotto l’osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte; f) con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico. Il Sindaco potrà subordinare talune autorizzazioni a un contratto di assicurazione per la responsabilità civile adeguato al rischio, che il concessionario è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazioni di sua libera scelta, nonché ad eventuali collaudi statici o a relazioni tecniche che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti nell’apposito albo e all’uopo incaricati, a cura e spese del richiedente. Nel testo delle autorizzazioni o delle concessioni possono essere indicati limiti condizioni da osservare. Il titolare dell’autorizzazione deve osservare le prescrizioni particolari che l’Autorità Comunale ritenga di imporre. In caso di inosservanza, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie previste, la predetta Autorità può sospendere o revocare, senza alcun rimborso, l’autorizzazione.
ARTICOLO 4 – Validità delle autorizzazioni
Le autorizzazioni scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.
Alla scadenza le autorizzazioni possono essere rinnovate o prorogate, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono state rilasciate e della osservanza delle condizioni indicate nell’articolo 3.
Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento dovranno essere esibite agli agenti che ne facciano richiesta.
Occupazione del suolo pubblico o privato aperto al pubblico transito
ARTICOLO 5 – Divieto di occupare il suolo
È proibita qualunque manomissione, alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti e sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione del Sindaco. Dovranno pure ottenere l’autorizzazione coloro che intendono dare in luoghi pubblici o aperti al pubblico transito rappresentazioni teatrali, cinematografiche e altri simili trattenimenti o effettuare azioni destinate ad essere riprodotte con il cinematografo. Le occupazioni mediante esposizione di cartelli, tabelloni o simili mezzi, effettuate da associazioni, enti o partiti politici e che non superino le 24 ore non sono soggette ad autorizzazione e potranno essere consentite su istanza scritta dell’interessato e a condizione che non venga arrecato intralcio al transito delle persone o alla circolazione dei veicoli.
ARTICOLO 6 – Domande per l’occupazione del suolo
Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito per fattispecie diverse da quelle previste dagli appositi regolamenti comunali, dovrà fare domanda al sindaco, indicando nella medesima la località e la estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell’occupazione e la durata della stessa.
Le occupazioni di breve durata, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, lampade e simili, tali da non costituire pericolo o intralcio, sono consentite senza autoriz-zazione, fuorché negli orari che possono essere vietati dal Sindaco con apposita ordinanza.
ARTICOLO 7 – Occupazioni di suolo pubblico – Diniego di autorizzazione
Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni di suolo pubblico di cui al presente Regolamento debbono essere negate quando pregiudichino la pubblica incolumità o arrechino intralcio alla viabilità. In ogni caso deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, dei carretti a mano e carrozzine per invalidi. Il Sindaco può disporre senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie, l’immediata rimozione di ogni oggetto, attrezzatura, installazione e simili che occupano suolo pubblico o spazio sovrastante senza autorizzazione.
ARTICOLO 8 – Divieti ed obblighi per i concessionari
A coloro che a qualsiasi titolo utilizzano aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato:
- infiggere pali o punte nel suolo;
- smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l’accesso agli edifici o ai negozi;
- depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rovinacci o rottami nell’area concessa.
I concessionari del suolo, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico e scarico merci od a seguito d’altri lavori, hanno l’obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia o rifiuto.
Nettezza, decoro ed ordine del centro abitato
ARTICOLO 9 – Disposizioni generali
Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso. È pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento del suolo ed in particolare è vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l’osservanza delle modalità previste dal Regolamento comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal Regolamento di igiene, dal Regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali. I trasgressori, oltre che essere passibili di sanzione pecuniaria, sono obbligati a provvedere alla rimessa in pristino.
ARTICOLO 10 – Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
È proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant’altri occupino a qualsiasi ==TITOLO aree pubbliche o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciar cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti, i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all’esterno del locale un conveniente numero di idonei portarifiuti, sempre che esista la possibilità ai fini della viabilità.
ARTICOLO 11 – Estirpamento dell’erba e cura delle siepi e piante
Il Sindaco pone a carico dei proprietari di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica via l’obbligo di provvedere all’estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta.
ARTICOLO 12 – Atti contrari al decoro e alla decenza
È vietato circolare per le vie cittadine, sostare in luoghi ed esercizi pubblici, viaggiare sui mezzi pubblici o privati in tenuta balneare o a torso nudo.
ARTICOLO 13 – È proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni e macchie gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.
ARTICOLO 14 – Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico
Senza autorizzazione del Sindaco è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali. La lavatura e riparazione di veicoli o di altre cose mobili è vietata. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti di piccola entità e causate da forza maggiore e da caso fortuito.
ARTICOLO 15 – Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
È vietato lavare, distendere o appendere biancheria, panni, tappeti e simili in aree pubbliche o soggette a servitù pubblica.
È vietato inoltre:
- tendere funi aeree attraversanti le vie;
- lasciar gocciolare o far cadere acqua sulla pubblica via.
Lungo il Canal Grande, in Piazza e Piazzetta San Marco, Riva degli Schiavoni, lungo le Zattere e su tutti gli edifici di carattere storico e artistico è proibito stendere panni ad asciugare.
ARTICOLO 16 – Battitura di panni e tappeti
È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili. Tali operazioni potranno essere effettuate dalle ore 7 alle ore 9 del mattino. Il Sindaco con propria ordinanza potrà stabilire orari e modalità diverse.
ARTICOLO 17 – Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati
È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi sostanze o materiali che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
I proprietari degli edifici e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pub-blico. Essi debbono inoltre tenere in buono stato di efficienza le grondaie e i tubi di scarico fino al suolo.
ARTICOLO 18 – Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani
I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità, nei luoghi e negli orari che saranno stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza. È vietato gettare o calare rifiuti, sciolti o in contenitori, dalle finestre nelle strade, nelle-piazze o nei rii o canali. Salvo quanto può essere disposto dall’apposito regolamento comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta o smaltimento, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.
ARTICOLO 19 – Trasporto di materiali di facile dispersione
Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme in materia di circolazione stradale, d’igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato su veicoli o natanti, adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti in modo da evitarne la dispersione sul suolo, nell’aria o nell’acqua.
ARTICOLO 20 – Sgombero della neve e formazione del ghiaccio
I proprietari, gli inquilini delle case, gli esercenti di negozi, laboratori ed esercizi pubblici hanno l’obbligo di sgomberare dalla neve o dal ghiaccio i marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza. E vietato depositare o scaricare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati o gettare o spargere acqua che possa gelare.
ARTICOLO 21 – Scarico di residui di costruzioni e riparazioni
È vietato eseguire lo scarico e il deposito anche temporanei di materiali sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico. Lo scarico e il deposito di residui di costruzioni, ruderi, calcinacci e materiali di sterramento, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati dall’autorità comunale.
Senza autorizzazione del Sindaco è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati. Il Sindaco può ordinare la rimozione di scarichi o depositi effettuati anche su aree private esposte al pubblico. I trasgressori, oltre a soggiacere alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato.
ARTICOLO 22 – Emissioni di esalazioni, fumo e polvere
Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni di qualsiasi natura che arrechino danno o molestia.
Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare inconvenienti.
È vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito.
ARTICOLO 23 – Altri atti vietati
In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:
- eseguire la pulizia della persona, di cose e di animali;
- gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri o altri oggetti;
- collocare addobbi, festoni, luminarie, senza apposito permesso;
- lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia, fuori dai luoghi a ciò destinati;
- effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
- entrare negli spazi erbosi, cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- calpestare o sedersi sulle aiuole, negli spazi erbosi dei parchi e giardini pubblici, nonché sostare sugli spazi erbosi con qualunque tipo di veicolo;
- arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, sui monumenti, sui fanali della pubblica illuminazione;
- sdraiarsi o salire sulle panchine;
- nuotare o bagnarsi in tutti i rii, canali, nel Bacino San Marco e comunque in ogni specchio acqueo in prossimità di centri abitati;
- spogliarsi e vestirsi sulla pubblica via e in luoghi esposti alla pubblica vista.
Nella Piazza San Marco, lungo i portici e le gradinate delle Procuratie Nuove e nella loro prosecuzione per l’Ala Napoleonica e la Libreria Sansoviniana, nella Piazzetta dei Leoncini, lungo il Porticato di Palazzo Ducale, nella Piazzetta San Marco, sul molo, lungo la passeggiata esterna ai giardini ex Reali e nelle adiacenze delle zone citate è proibito sedersi, e comunque sostare, per consumare colazioni al sacco, gettare o abbandonare sul pubblico suolo carte, barattoli e qualsiasi tipo di rifiuti solidi o liquidi.
Nei luoghi sopraelencati nonché in tutti gli altri luoghi del centro storico e delle isole, è vietato imbrattare con scritte, disegni e simili, ogni edificio, elemento o struttura di valore architettonico e monumentale.
ARTICOLO 24 – Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti
Salvo quanto disposto dalla legge regionale in materia di complessi ricettivi all’aperto, in tutto il territorio comunale è vietata la sosta o il soggiorno occasionale con attrezzature da campeggio, in forma singola o collettiva.
Il Sindaco può altresì vietare il deposito e l’impianto di mezzi mobili e delle attrezzature sopracitate anche in aree private.
Quiete e sicurezza nel centro abitato
ARTICOLO 25 – Circolazione dei veicoli a motore in Venezia centro storico e isole
È vietato il transito dei veicoli a motore sulle pubbliche vie e piazze (campi) del centro storico di Venezia e delle isole dell’estuario prive di strutture viarie adeguate alla circolazione a motore. Nei casi di particolare necessità eventuali deroghe saranno rilasciate dal Sindaco, sentiti l’ufficio tecnico del Comune – ripartizione viabilità e il Comando Vigili Urbani.
ARTICOLO 26 – Lavori e depositi sulle strade
Gli Enti o ditte che per motivi di pronto intervento, potenziamento degli impianti o manutenzione degli stessi, allacciamenti ad unità immobiliari per forniture di servizi, manutenzione di scarichi o della pavimentazione dovranno intervenire sulla pavimentazione stessa o sul sottosuolo, hanno l’obbligo di delimitare gli scavi e gli altri lavori intrapresi con transenne di colore bianco e rosso; devono inoltre presegnalare l’ostacolo con adeguata segnaletica da cantiere e lavori in corso; la copertura degli scavi deve essere effettuata mediante tavolati di idoneo spessore, dipinti a strisce bianche e rosse, con il piano di calpestio raccordato alla pavimentazione e privo di ostacoli.
Gli Enti o ditte che eseguono lavori su fondamente, rii o ponti hanno l’obbligo di installare adeguata segnaletica, non solo di cantiere ma anche di preavviso, collocata a idonea distanza dagli ostacoli che, a loro volta, dovranno essere segnalati e transennati con sbarramenti bianchi e rossi. In caso di chiusura di calli, fondamente e ponti, dovrà essere indicato con segnaletica approvata dal competente ufficio traffico e opportunamente collocata, il percorso alternativo.
Tutte le chiusure sopracitate dovranno essere preventivamente autorizzate dal competente ufficio traffico. Le ditte e gli Enti di cui sopra hanno l’obbligo di mantenere costantemente efficienti, durante la notte o anche di giorno in caso di scarsa visibilità, fanali a luce rossa in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiali, i palchi, i cavalietti e gli steccati che comunque occupassero qualsiasi parte della strada siano visibili a sufficiente distanza.
I materiali di scavo devono essere posti in luoghi che non costituiscano pericolo od ostacolo alla viabilità; dovranno essere inoltre delimitati con opportuni ripari ben visibili e di colore bianco e rosso.
Gli Enti o ditte, una volta terminati i lavori, prima di togliere il cantiere ed aprire al transito le strade, dovranno ripristinare la pavimentazione stradale a regola d’arte e comunque secondo le istruzioni che in proposito saranno date dall’ufficio tecnico comunale.
ARTICOLO 27 – Circolazione dei carretti a mano
I carretti a mano per il trasporto di cose che circolano nel centro storico di Venezia possono avere una larghezza massima di cm. 80 compreso l’asse. Essi devono essere muniti di ruote di gomma sia sull’asse principale che sugli appoggi anteriori per lo scavalcamento dei ponti, qualora ne fossero provvisti.
È vietata la circolazione dei carretti di qualsiasi tipo e larghezza lungo i sottoportici delle procuratie vecchie e nuove della piazza San Marco.
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle 20.00 è vietata la circolazione dei carretti per le sottonotate località:
- Calle e ponte della Canonica
- Calle degli Specchieri
- Tutte le Mercerie
- Calle degli Stagneri
- Calle della Bissa
- Calle del fontego dei Tedeschi e ponte dell’Olio
- Calle e ponte dell’Ovo
- Calle dei Fabbri
- Frezzerie
- Calle dei Fuseri
- Calle della Mandola
- Salizada S. Giovanni Grisostomo
- Ruga -giuffa S. Apollonia
È vietato trasportare sui carretti merci sporgenti oltre la larghezza dei carretti stessi.
I carretti devono essere muniti di una targhetta con la indicazione del nominativo ed indirizzo del proprietario.
- I conducenti dei carretti devono usare la massima cautela e procedere lentamente, allo scopo di evitare qualsiasi danno a persone e cose.
È vietato far sostare i carretti sulle pubbliche vie dopo l’uso e nelle ore notturne.
ARTICOLO 28 – Giochi sulla pubblica via
Nelle piazze e campi di Venezia, nelle vie, marciapiedi e piazze del Comune, negli spazi privati soggetti a servitù pubblica di passaggio, nei parchi e giardini aperti al pubblico è vietato il gioco del pallone.
Sono altresì vietati quei giochi, collettivi o individuali, che mediante il lancio di attrezzi od oggetti possono recare molestia o di-sturbo alle persone o mettere in pericolo l’incolumità delle stesse nonché danneggiare proprietà pubbliche o private ovvero edifìci d’interesse storico o artistico o parti di essi. È inoltre vietata nei campi e calli di Venezia la circolazione dei velocipedi, l’uso dei pattini a rotelle o di qualsiasi altro similare attrezzo di gioco o sportivo che possa recare molestia o pericolo alle persone, danno alla strada o disturbo alla quiete pubblica.
Le attività sportive quali tornei, gare e simili attività ricreative, che si svolgono su aree private o in concessione, nelle immediate vicinanze di case d’abitazione, cliniche, ospedali, convivenze e luoghi di culto, istituti d’istruzione non possono protrarsi oltre le ore 23.00 e nel periodo dal 1 ° maggio al 30 settembre non potranno svolgersi dalle ore 13.00 alle 15.30.
L’agente può trattenere e depositare presso il proprio ufficio i palloni, pattini ed altri oggetti di gioco che saranno restituiti, salvo che costituiscano corpo di reato, dopo il pagamento della sanzione amministrativa.
ARTICOLO 29 – Rumori e suoni nelle abitazioni e in altri locali
Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l’uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico radio-televisori, fonografi e simili deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato. È vietato turbare in qualsiasi modo la quiete e il riposo delle persone con rumori, suoni anche a scopo pubblicitario, canti, spettacoli dalle ore 23.00 alle ore 7.00 a.m., nonché dalle ore 13.00 alle 15.30 per il periodo 1 maggio – 30 settembre.
È inoltre vietato:
- l’uso di amplificatori sonori esterni agli edifici, salvo che in caso di manifestazioni autorizzate;
- l’uso di apparecchi sonori, anche se portatili, nei giardini pubblici, sulle spiagge, sui mezzi di trasporto pubblico, in prossimità di chiese, scuole, ospedali;
- l’utilizzo in Piazza San Marco, in Piazzetta, sotto le Procuratie e nei luoghi adiacenti, di apparecchi o strumenti, anche portatili, atti alla diffusione di musiche a volume elevato e l’esecuzione di canti musiche senza previa autorizzazione.
Sono proibiti gli spari, scoppi e l’accensione di artifici pirotecnici nel centro abitato. Saranno consentite le manifestazioni pirotecniche autorizzate in occasione di festività.
ARTICOLO 30 – Attività professionali rumorose e incomode nei centri abitati, Cantieri edili, strade e affini
In prossimità di abitazioni, l’uso di martelli, scalpelli ed altre apparecchiature similari azionate meccanicamente, come pure l’uso di ruspe, scavatrici e di altre macchine operatrici in genere azionate da motore a scoppio, nonché di ogni altra apparecchiatura che provochi rumori o vibrazioni deve essere limitato ai giorni feriali e sospeso:
- nel periodo 1 ° maggio – 30 settembre: dalle ore 21.00 alle 6.30;
- nel periodo 1° ottobre – 30 aprile: dalle ore 20.00 alle 7.30.
Nei casi di comprovata necessità e di pubblico interesse il Sindaco può stabilire l’uso delle macchine e delle apparecchiature suddette in giorni ed orari diversi. Le macchine operatrici azionate con motore a scoppio devono fare uso di un efficiente dispositivo silenziatore.
Le limitazioni previste dal presente articolo non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all’industria e artigianato. Laboratori artigianali e attività di vendita all’ingrosso
I laboratori artigianali e le attività di vendita all’ingrosso possono insediarsi previa autorizzazione del Sindaco, rilasciata dopo aver sentiti gli uffici comunali di volta in volta ritenuti competenti e la locale USSL.
Qualora l’attività artigianale ricada tra quelle per le quali è previsto il certificato di prevenzione incendi, questo dovrà essere allegato alla domanda di autorizzazione.
L’uso di macchine per giardinaggio azionate da motore a scoppio, è limitata dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.
È vietato il trasporto e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o attutire i rumori.
Con propria motivata ordinanza su proposta degli uffici competenti il Sindaco ha la facoltà di far cessare le emissioni di rumori di qualsiasi genere o di imporre l’adozione di mezzi o sistemi atti a ridurre i rumori.
Ulteriori attività rumorose potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, che potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.
ARTICOLO 31 – Mestieri girovaghi
Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustra scarpe e simili sono vietati senza permesso del Comune, che ne assegnerà gli spazi e i tempi di lavoro in modo uguale.
ARTICOLO 32 – Accaparramento di clienti
È fatto divieto ai camerieri e al personale tutto di servizio addetto ai caffè, ai ristoranti, agli alberghi, alle pensioni e a qualsiasi altro esercizio o negozio di invitare, sotto qualunque forma e con qualunque mezzo, le persone che passano davanti ai detti esercizi ad entrarvi ed eventualmente a sedersi ai tavoli. Eguale divieto è fatto ai gondolieri, sandolisti e conduttori di motoscafi.
ARTICOLO 33 – Trasporto di oggetti
Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee. Gli oggetti acuminati o taglienti come vetri, ferri appuntiti, e simili debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto. Gli oggetti rigidi come tubi, aste, scale quando superano la lunghezza di tre metri e vengono trasportati orizzontalmente debbono venir sorretti da almeno due persone.
ARTICOLO 34 – Circolazione e trasporto di animali pericolosi
È vietata la circolazione di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.
ARTICOLO 35 – Deposito di cicli, carrozzelle, carriole
È vietato depositare cicli, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio alla viabilità.
ARTICOLO 36 – Protezioni in occasione di lavori
I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori e i decoratori, nonché gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, scheggie, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.
ARTICOLO 37 – Rovinio di parti od accessori di fabbricati
Oltre a quanto prescritto nel titolo Terzo del presente regolamento per la nettezza, il decoro e l’ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.
Qualora si verifichino improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l’obbligo dì provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all’Autorità Comunale.
ARTICOLO 38 – Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune. L’innaffiamento o l’irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l’acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.
ARTICOLO 39 – Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto, chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
Gli scavi, le cave e le fosse devono essere opportunamente segnalate e delimitate con apposite barriere a tutela della pubblica incolumità.
ARTICOLO 40 – Apertura di botole e chiusini
È vietato sollevare o aprire caditorie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con l’osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.
ARTICOLO 41 – Pitture e verniciature fresche
Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri e altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.
ARTICOLO 42 – Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento
L’installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
Tali impianti anche se effettuati su aree private debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
I bracci delle gru nei momenti di inattività debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.
ARTICOLO 43 – Carichi sospesi
Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.
Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.
ARTICOLO 44 – Recinzioni
Le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all’altezza di m. 2,30.
ARTICOLO 45 – Luminarie e cavi elettrici
Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per l’adduzione dell’energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell’Autorità comunale.
Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose.
ARTICOLO 46 – Uso e manomissione dei segnali
È vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici d’uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.
ARTICOLO 47 – Detenzione e deposito di materie infiammabili
Salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d’uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell’esercizio.
Fatto salvo quanto previsto dal codice civile o dal altre norme di legge, il Sindaco con apposita ordinanza potrà vietare o stabilire modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.
ARTICOLO 48 – Altri divieti per la prevenzione di incendi e esplosioni
Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni è vietato:
- usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi, gas e altre sostanze infiammabili al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati;
- far uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato senza giustificato motivo e senza le dovute cautele in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, nei parchi e giardini e loro vicinanze;
- depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti e loro residui, nonché stazionare con veicoli o natanti, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio.
ARTICOLO 49 – Uso delle risorse idriche potabili
Qualora sia necessario regolamentare o limitare l’uso delle risorse idriche onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l’uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.
ARTICOLO 50 – Uso dei servizi pubblici di linea per trasporto persone
Chiunque viaggia sui mezzi pubblici di trasporto dei servizi urbani automobilistici e di navigazione di linea deve munirsi di documento valido di viaggio. Il passeggero deve avere con sé tale documento ed esibirlo al personale di servizio.
Ai passeggeri dei servizi urbani di trasporto predetti è vietato:
- salire e scendere quando il mezzo è in movimento;
- ingombrare i passaggi o comunque sostare in determinati punti del mezzo non riservati alla sosta;
- fumare all’interno;
- viaggiare con materie infiammabili o esplosive;
- viaggiare in stato di ubriachezza o con oggetti o indumenti che possono arrecare incomodo agli altri passeggeri o insudiciarli;
- gridare, cantare, tenere accese radio portatili o comunque arrecare disturbo o molestia agli altri passeggeri;
- condurre cani sprovvisti di museruola e non tenuti a guinzaglio.
Le violazioni alle disposizioni del presente articolo possono essere accertate e contestate oltre che dagli agenti della forza pubblica anche dagli agenti dell’azienda trasporti in servizio sui predetti mezzi.
Norme di procedura per l’accertamento delle violazioni ai regolamenti comunali e per l’applicazione delle sanzioni
ARTICOLO 51 – Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni
Le violazioni alle norme dei regolamenti comunali sono punite ai sensi degli artt. 106 e segg. della Legge comunale e provinciale – T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e succ.ve modifiche.
Per l’accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione e definizione degli accertamenti, per l’introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili le norme del testo unico della legge comunale e provinciale citata e delle Legge 24 novembre 1981 n. 689.
Per ciascuna infrazione il Sindaco stabilisce con propria ordinanza la somma da pagarsi in forma ridotta a ==TITOLO di sanzione pecuniaria.
ARTICOLO 42 – Rimessione in pristino
Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Sindaco potrà ordinare al trasgressore e alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile la rimessione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.
In caso di inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire gli occorrenti lavori d’ufficio, addebitando le spese agli interessati.